Ospitalità di cittadini stranieri non comunitari o apolidi
( Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art7 )

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Durata massima del procedimento amministrativo
La conclusione del procedimento è immediata.
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Moduli da compilare e documenti da allegare
Comunicazione di ospitalità a favore di cittadini stranieri o apolidi
Documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell'immobile
Copia di un documento del cessionario
Copia di un documento del dichiarante
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 13:46.21